Separazione e scioglimento del matrimonio in Comune, senza avvocato.

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. l’art. 12 del citato D.L. 12.09.2014, n. 132 che prevede che i coniugi possono  concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, primo comma, numero 2), lett. b)
della Legge 1.12.1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il Comune ha stabilito il diritto fisso di € 16,00 per la redazione dell’atto.

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