Bonus 200 euro a luglio, come sarà erogato categoria per categoria e chi sarà escluso

Entra nel vivo il tema del bonus da 200 euro, misura una tantum che interesserà oltre 30 milioni di persone, introdotta dal Governo con il decreto Aiuti, arriverà con la busta paga di luglio. Il contributo anti-inflazione è destinato a lavoratori, pensionati e disoccupati, ed è stato esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, ai collaboratori domestici e agli autonomi (in questo ultimo caso da definire forma e sostanza). Per tutti vale il tetto annuo del reddito di 35mila euro. Le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari.

Lavoratori dipendenti
Rispetto a quanto era emerso dalle bozze del decreto prima che fosse pubblicato in Gazzetta, la differenza sostanziale sta nella scelta di un criterio “contributivo” anziché “reddituale” per delimitare il diritto all’indennità. Posto che il lavoratore, se in possesso dei requisiti, si ritroverà automaticamente questi 200 euro “caricati” sulla busta paga di luglio (quindi in buona sostanza non dovrà richiederli), quel che va rimarcato è appunto il criterio selettivo di stampo contributivo opzionato dal legislatore.

Pensionati
L’Inps (o altro ente di previdenza incaricato), con la mensilità di luglio 2022 l’Inps erogherà d’ufficio l’indennità una tantum di 200 euro ai titolari di pensione, ai “prepensionati” e a chi a giugno avrà percepito l’indennità di disoccupazione. Per il calcolo del tetto dei 35mila euro si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), mentre non rientrano nel conteggio il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale. L’indennità una tantum di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali fmv

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